Osservatorio Smart Working: DDL lavoro autonomo, un passo avanti per il lavoro agile
Il commento di Mariano Corso, responsabile scientifico dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano alle norme sul lavoro agile nel ddl sul lavoro autonomo collegato alla manovra, approvato al Senato
“Il disegno di legge sul lavoro autonomo approvato al Senato costituisce un importante passo avanti per la promozione e lo sviluppo dello Smart Working nel nostro Paese. E’ un provvedimento atteso da tempo e speriamo che il testo possa trovare in breve tempo l’approvazione definitiva alla Camera per passare quanto prima all’attuazione delle norme nelle aziende italiane”. E’ l’opinione di Mariano Corso, Responsabile scientifico dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano alle norme sul lavoro agile nel ddl sul lavoro autonomo collegato alla manovra, approvato al Senato.
“Lo Smart Working in Italia e? già una realta? rilevante che coinvolge molte imprese e lavoratori – prosegue Corso -: l’ultima ricerca del nostro Osservatorio ha rilevato come siano già circa 250 mila, il 7% del totale di impiegati, quadri e dirigenti, i lavoratori ‘smart’ in Italia, quelli cioè che godono di discrezionalita? nella definizione delle modalita? di lavoro in termini di luogo, orario e strumenti utilizzati. E la diffusione dei progetti di Smart Working è arrivata a toccare il 30% delle grandi imprese. Ma manca ancora una normativa di riferimento che fornisca una cornice, seppure non eccessivamente prescrittiva, alla situazione attuale”.
“Il testo licenziato al Senato punta a colmare il vuoto normativo, incentivando l’adozione dello Smart Working in tutte le organizzazioni, private ma anche pubbliche – dice il Responsabile scientifico dell’Osservatorio Smart Working -, che hanno l’opportunità così di introdurre nuove forme di flessibilità e efficienza. In particolare, appare positiva la definizione ‘ampia’ e inclusiva di lavoro agile come lavoro per obiettivi con il possibile impiego delle tecnologie digitali: una definizione che si applica a tutte le professioni, introducendo responsabilizzazione e flessibilità nell’organizzazione, senza limitare a casi specifici. Ed è giusto il rinvio all’accordo diretto tra datore di lavoro e lavoratore per l’individuazione delle modalità specifiche sui tempi di riposo, la disconnessione, le forme di recesso: aspetti che è corretto lasciare alla contrattazione aziendale, con il necessario coinvolgimento delle parti sociali”.
“E’ importante – aggiunge il prof. Corso – inoltre il richiamo esplicito al diritto alla formazione continua anche per il lavoratore agile, perché anche chi opera in Smart Working deve godere degli stessi diritti e delle stesse opportunità dei lavoratori tradizionali. Allo stesso modo, è da segnalare anche il riferimento all’obbligo di consegna dell’informativa sui rischi del lavoro al lavoratore agile ma anche al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, perché lavorare in Smart Working non deve certo significare rinunciare alle necessarie misure di tutela della salute e della sicurezza”.
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